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Risarcimento del danno
Processi a parte, è utile che il danneggiato denunci
l'incidente alla compagnia assicuratrice del presunto
responsabile mediante lettera raccomandata recante una anche
generica richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti.
Se il presunto responsabile è ignoto o privo di copertura
assicurativa, il danneggiato può rivolgersi al "Fondo di
garanzia per le vittime della strada" che incaricherà delle
trattative e dell'eventuale pagamento una delle diverse
compagnie assicuratrici operanti in Italia. In tutti i casi
di incidente, una offerta di risarcimento deve, nei sinistri
con soli danni a cose, e può, in quelli con danni a persone,
essere formulata entro 60 giorni dalla compagnia
assicuratrice.
Se l'offerta non viene ritenuta congrua il danneggiato può
rifiutare la somma oppure accettarla a titolo di acconto e
proseguire in sede giudiziaria.
Il danneggiato può ancora inviare, ed è certo utile che lo
faccia, documentazione ospedaliera e delle cure seguite,
certificati medici specialistici con quantificazione del
danno, fatture di tutte le spese incontrate.
La compagnia assicuratrice del presunto responsabile
sottopone in genere il danneggiato a visita medica di propri
Sanitari, alla quale può essere presente Medico di fiducia
del paziente.
Contro il comportamento delle compagnie durante le
trattative o nella liquidazione si può protestare presso
l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP).
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