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Processo penale

 

Avuto il rapporto della autorità intervenuta il Pubblico Ministero apre un procedimento penale.
Se vi sono state lesioni personali il danneggiato può presentare personalmente - entro 3 mesi e dinanzi all'autorità intervenuta, a un ufficio giudiziario o al proprio Consolato - querela contro il responsabile anche se ignoto; la querela è ritirabile e, se fondata, rende più facile il risarcimento del danno.
In caso di morte, invece, il procedimento penale viene portato davanti d'ufficio.

Il presunto responsabile viene quindi imputato di lesioni personali colpose lievi, gravi o gravissime (ad. 590 Codice penale: reclusione fino a 2 anni e multa fino a lire 2.400.000 a seconda della gravità, oltre ad eventuali pene accessorie e salve le riduzioni di legge) o di omicidio colposo (ad. 589 Codice penale: reclusione da i a 5 anni e fino a un massimo di 12 se vi è più di un morto o un morto e almeno un ferito grave, con le precisazioni di cui sopra): nella pratica però le pene sono molto basse e, restando per ciò in genere "sospese", non vengono scontate.

A partire dalla data di apertura del procedimento penale, il danneggiato o i suoi superstiti possono costituirsi parte civile chiedendo la condanna del presunto responsabile ed il risarcimento del danno che dovrebbe essere liquidato allora dal Giudice penale. Il procedimento penale viene seguito dal Pubblico Ministero che svolge l'istruttoria preliminare e che al suo termine presenta al Giudice la richiesta di archiviazione oppure chiede che l'imputato sia processato. Se il Giudice decide per il processo, fissa la data del dibattimento, prima o in occasione del quale l'imputato può mettersi d'accordo con il P.M. (patteggiamento) sull'entità della pena da chiedere al Giudice.

Il Giudice può rifiutare il patteggiamento ove ritenga la pena non adeguata ma quasi sempre il procedimento penale viene chiuso col patteggiamento, restando al danneggiato la possibilità di chiedere il risarcimento al Giudice civile.
Se il processo penale va avanti la parte civile può partecipare all'istruzione e alla discussione della causa per quanto riguarda sia la responsabilità che il danno; l'eventuale sentenza di assoluzione con formula ampia impedisce o rende assai difficile ottenere il risarcimento dei danni in via civile.

La sentenza di primo grado, come quella di secondo grado (ma questa solo per motivi di legittimità), può essere impugnata in termini ed a condizioni predeterminate; i pochi processi penali non già chiusi col patteggiamento si estinguono in genere perché si verifica la prescrizione dei reati per i quali si procede.
E' dunque evidente l'opportunità che chi resta coinvolto in un sinistro, specie se con danni a persone e come danneggiato o come responsabile, si rivolga fin dall'inizio ad un avvocato esperto in materia penale ed infortunistica, eventualmente chiedendo suggerimenti al locale Ordine degli avvocati.

Il cittadino comunitario coinvolto in un incidente può farsi assistere in Italia anche da avvocato di altro Stato della U.E. purché unitamente ad avvocato italiano.
L'onorario dell'avvocato italiano varierà a seconda delle difficoltà e della lunghezza della causa; il cittadino comunitario, imputato o danneggiato, privo di reddito o con reddito molto basso può chiedere che l'assistenza del detto avvocato sia pagata dallo Stato italiano.